Condizioni generali
di somministrazione |
Parte I – Condizioni
tecniche e commerciali
A - Principi fondamentali e standards del Servizio
I principi fondamentali del Servizio sono sintetizzati nella “Direttiva
Presidente Consiglio dei Ministri 27.01.1994” e dettagliatamente
specificati nella “Carta dei Servizi”. L’acqua
distribuita al punto di consegna all’utente risponde ai parametri
di qualità del D.P.R. 236/88. Condizioni prescrizioni manutenzioni
divieti ispezioni verifiche sospensioni e responsabilità,
di carattere tecnico e di fornitura, impegnative per il CAFC, sono
specificate nella “Carta dei Servizi”.
B - Condizioni per la somministrazione di acqua ai Clienti
1. La concessione dell’acqua potabile sarà fatta di
regola al titolare, o suo rappresentante, di un diritto reale o di
godimento sullo stabile, con la stipula del Contratto di Somministrazione.
Saranno a carico del Cliente un diritto fisso e gli eventuali bolli,
spese di registrazione, imposte, tasse, contributi o canoni erariali,
provinciali e comunali o di altri Enti, tanto sulle scritture che
sulle forniture di acqua o sugli apparecchi. Prima della stipulazione
della scrittura il Cliente dovrà presentare la documentazione
richiesta ed impegnarsi a pagare il costo dell’allacciamento
preventivato. Nel Contratto di sommininistrazione, dovranno essere
definiti ubicazione dell’utenza, recapito per l’inoltro
di fatture e comunicazioni, l’uso previsto ed i consumi minimi
contrattualmente impegnati, se previsti, comprensivi dei quantitativi
a tariffa agevolata se applicabile, oltre che specificate tariffe,
quote fisse e canoni in vigore al momento della stipula. Di norma
la fruizione dovrà interessare un singolo uso. Potranno
comunque essere gestite utenze promiscue. Si applicheranno le
condizioni stabilite
dalla Carta dei Servizi.
2. Il Cliente può richiedere la modifica dell’eventuale
minimo impegnato in qualsiasi momento, dichiarando contemporaneamente
la lettura del contatore, o richiedendola al CAFC, che la eseguirà entro
15 gg dalla richiesta con oneri a carico del Cliente. Le modifiche
decorreranno dalla data della lettura eseguita, con l’eventuale
rimborso o addebito risultante dal ricalcolo dei minimi giornalieri
anticipati, se previsti, conguagliato sulla prima fatturazione successiva.
Le richieste di modifica in diminuzione dei minimi giornalieri impegnati
dei Clienti con contratti di uso diverso dal domestico andranno a
decorrere dal 01 gennaio successivo. Le modifiche dell’uso
contrattualmente previsto possono essere richieste in qualsiasi momento,
e avranno decorrenza dalla data della lettura eseguita. L’eventuale
rimborso o addebito risultante dal ricalcolo dei minimi giornalieri
anticipati, previsto unicamente per gli usi domestici, residenziali
e non, avrà una retroattività massima di calcolo pari
a 180 giorni dalla domanda, e verrà conguagliato sulla prima
fatturazione successiva. Il Cliente non può destinare l’acqua
ad uso diverso da quello per il quale è stata richiesta, ed è fatto
obbligo allo stesso di comunicare eventuali variazioni. Qualora sia
accertato che la fornitura non corrisponda all’uso contrattualmente
previsto, il CAFC provvederà d’ufficio alla variazione
addebitando al Cliente il ricalcolo del pregresso e le penalità previste.
3. Nel caso di presa esistente, il nuovo Cliente potrà sottoscrivere
una voltura del contratto di fornitura in essere, la cui decorrenza
sarà concomitante con la data della lettura di subentro. I
consumi maturati dall’ultima lettura fino alla lettura di subentro
saranno addebitati al predecessore. Per tale necessità il
subentrante dovrà produrre lettura di subentro concordata
col predecessore. In mancanza dell’effettuazione della lettura
di subentro la stessa sarà eseguita direttamente dal CAFC
entro 15 gg dalla richiesta di subentro, con oneri di lettura a carico
del subentrante. Nel caso di insoluti relativi all’utenza cessante,
il subentro determinerà l’immediata attivazione delle
procedure di recupero coattivo del credito, con l’addebito
degli ulteriori oneri al riguardo previsti. In ogni caso, il subentro
sarà accordato dal CAFC fatti salvi i diritti di terzi.
4. La scrittura ha la durata normale a tutto il 31 dicembre dell’anno
di stipula, con rinnovo tacito di anno in anno in mancanza di recesso
scritto di una delle parti. Nel caso di distetta inoltrata dal Cliente,
il CAFC si obbliga all’interruzione della fornitura entro 15
gg dalla data di cessazione richiesta, con conseguente produzione
della fatturazione di chiusura. E’ facoltà del Cliente
richiedere l’interruzione immediata della fornitura, da eseguirsi
da parte del CAFC su indicazioni del Cliente entro 5 giorni dalla
richiesta, con oneri a carico del Cliente richiedente. Le utenze
di tipo domestico avranno diritto al rimborso del canone di abbonamento
anticipato dalla data di stacco al 31 dicembre. Nel caso di disdetta
comunicata dal Cliente locatario, questi dovrà darne comunicazione
alla proprietà sollevando il CAFC da ogni responsabilità in
caso di sospensione del servizio. Nel caso di disdetta inoltrata
dal CAFC, con obbligo di motivazione, la stessa avrà valore
dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del
Cliente.
5. Ad esclusione
delle utenze domestiche, il Cliente dovrà versare,
a titolo di deposito cauzionale, una somma pari al quantitativo
minimo giornaliero contrattualmente impegnato calcolato su base
annua, rapportato
sia ai mc impegnati che alle tariffe previste. Tale deposito
verrà automaticamente
aggiornato con il modificarsi delle tariffe limitatamente alle
variazioni superiori al 20%. Per le utenze senza minimi impegnati
sarà dovuto
un deposito cauzionale fisso, ad esclusione degli usi domestici.
I rimborsi verranno maggiorati degli interessi previsti a far
data dalla cessazione.
6. Il CAFC sarà responsabile e dovrà provvedere alla
posa, messa in esercizio e manutenzione del contatore, con divieto
per il Cliente di effettuare manovre, manutenzioni e riparazioni,
di esclusiva competenza del CAFC. Il punto di consegna si identificherà con
il giunto dielettrico a valle del contatore. Il pozzetto sarà collocato
di norma su suolo privato, o su suolo pubblico al limite della proprietà privata.
La data di ultimazione delle opere di competenza del CAFC sarà la
data di messa in esercizio dell’allacciamento. Senza autorizzazione
del CAFC, il Cliente non potrà collegare la presa a stabili
o locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa.
Il CAFC si riserva la facoltà di sostituire il contatore
se inadeguato al consumo misurato.
e. La misurazione dei volumi prelevati dal Cliente si effettua
prima del punto di consegna mediante contatori rispondenti ai
requisiti fissati dal DPR 854/82. Il CAFC invierà i propri
addetti o terzi appaltatori muniti di tesserino di riconoscimento,
a
verificare e leggere i contatori per rilevare il consumo da addebitare,
determinato dalla differenza tra l’ultima lettura del contatore
e la lettura precedente, espresso in mc. In ogni caso saranno effettuate
almeno tre letture all’anno, eventualmente sostituite da cartoline
di autolettura, qualora sia precluso l’accesso. Nel caso sarà cura
del Cliente effettuare la lettura e rinviare la cartolina compilata,
consentendo al CAFC la rilevazione di eventuali consumi anomali.
Nel caso di errato o mancato funzionamento del contatore il CAFC
procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero
determinato in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.
8. Il Cliente sarà responsabile delle apparecchiature installate
di proprietà del CAFC, e dovrà prendere le precauzioni
idonee, secondo l’ordinaria diligenza, a prevenire manomissioni,
guasti o alterazioni. Dovrà consentire il libero accesso ai
locali ove sono installati i contatori, ed evitare l’apertura
non autorizzata di idranti e bocche da incendio, nel caso di alimentazione
da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata. Il
Cliente avrà il diritto di richiedere al CAFC la verifica
della funzionalità del contatore, da eseguirsi direttamente
dal CAFC o, qualora richiesto, presso un laboratorio di prova autorizzato.
Il costo della verifica è a carico del Cliente se l'errore
di misura, a deflusso e pressione normale, rientra nelle tolleranze
previste dal DPR 854/82; a carico del CAFC nel caso contrario, il
quale detrarrà al Cliente la parte di maggior consumo
relativo alla percentuale di errore eccedente la tolleranza prevista
alla
portata media del periodo interessato.
9. Il CAFC sospenderà la fornitura di acqua nel caso di dolo
o colpa grave del Cliente, fermo restando il diritto del CAFC ad
indennizzi per danni, spese e penalità, senza pregiudizio
di ogni azione civile o penale. La sospensione è preceduta
da una comunicazione nella quale si contestano i comportamenti pregiudizievoli,
attivi od omissivi, con invito alla cessazione degli stessi e alla
rimozione delle conseguenze negative; in caso di mancato adeguamento
entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il CAFC provvederà entro
i 5 giorni successivi all’interruzione della fornitura. Il
Cliente, entro lo stesso termine di cui sopra e provocandone l’interruzione,
ha facoltà di rispondere sollevando eccezioni precise
e sostanziali; nel caso queste ultime vengano rigettate, si applica
la procedura
descritta e i termini decorrono dalla nuova comunicazione del
CAFC.
Parte II - Condizioni finanziarie ed amministrative
Il CAFC fatturerà al Cliente in via anticipata, con la quota
fissa ed i canoni vari, il quantitativo minimo giornaliero, se previsto,
dovuto indipendentemente dalle quantità consumate. Il CAFC
provvederà alla lettura dei contatori ed alla fatturazione
del consumo rilevato, qualora esso si riveli superiore al quantitativo
in abbonamento riferito al periodo decorrente dall’ultima lettura
effettuata, o dell’intero consumo nel caso di contratti senza
minimi impegnati, nonchè dei canoni di servizio antincendio
e di ogni altro onere derivante dal servizio o disciplinato dalle
norme contrattuali. Il CAFC produrrà la fatturazione dei consumi
rilevati di norma entro 20 gg dall’effettuazione delle letture.
Il pagamento delle fatture dovrà essere eseguito dal Cliente
entro le scadenze e secondo le modalità indicate sulle
bollette.
In caso di ritardato pagamento il Cliente moroso dovrà pagare
gli interessi moratori, calcolati ad un saggio pari al tasso legale
aumentato di tre punti percentuali, le spese di sollecito, nonche’ le
spese di interruzione e di ripristino del servizio, avendo il CAFC
la facoltà di sospendere l'erogazione dopo un preavviso di
almeno venti giorni, fermi restando gli obblighi contrattuali del
Cliente. Qualora la situazione di morosità perduri oltre i
20 gg dalla scadenza della bolletta il CAFC produrrà sollecito
di pagamento, con oneri a carico del Cliente moroso da addebitarsi
sulla fattura successiva. Qualora la situazione di morosità persista
oltre 40 gg dalla scadenza della bolletta il CAFC produrrà ulteriore
sollecito con raccomandata di messa in mora e preavviso di sospensione
della fornitura, con oneri a carico del Cliente da addebitarsi sulla
fattura successiva. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta
senza che il Cliente abbia fatto pervenire agli uffici attestazione
di avvenuto pagamento nelle forme richieste, il CAFC effettuerà l’accesso
all’utenza per la sospensione della fornitura, con oneri a
carico del Cliente moroso: il Cliente potrà evitare la sospensione
della fornitura unicamente con il pagamento di tutti i sospesi. Qualora
effettuata la sospensione l’erogazione è ripristinata,
nel caso di pagamento, entro i 2 giorni lavorativi successivi, sempre
che sia consentito l’accesso al vano contatore. Nel caso di
sospensione dell’erogazione, persistendo il ritardo nell’adempimento
per un periodo di 10 giorni, il contratto è risolto di diritto,
e il CAFC darà corso alle procedure legali per il recupero
del credito, con tutte le spese a carico del Cliente insolvente.
Il Cliente, entro i termini di cui sopra e provocandone l’interruzione,
ha facoltà di rispondere sollevando eccezioni precise e sostanziali;
nel caso queste ultime vengano rigettate, si applica la procedura
sopra descritta. Sarà onere del Cliente comunicare l’eventuale
modifica del recapito della corrispondenza stabilito in contratto.
I termini di cui sopra restano comunque confermati anche nel
caso di mancati recapiti postali o diretti.
Il CAFC subordinerà la fornitura, nel caso di Clienti già inadempienti
che richiedano nuovi allacciamenti, al pagamento di quanto
loro dovuto.
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